Regolamento
REGOLAMENTO
(aggiornato con le modifiche Assemblea dei Soci del 19/04/2009)
Art.1- La P.A. Croce Gialla di Montegranaro è un’Associazione di persone che volontariamente accettano i principi costitutivi della stessa ed aderiscono al conseguimento degli scopi che l’Associazione si è prefissa di perseguire.
Art. 2 – Il simbolo sociale è rappresentato da una croce gialla cerchiata su fondo celeste e incastonata su uno scudo sagomato bleu.
La bandiera con il simbolo sarà esposta nella sede sociale:
a) nella ricorrenza dell’Anniversario della fondazione
b) a lutto quando si ha notizia del decesso di un socio fin a funerale avvenuto
c) in tutte quelle occasioni nelle quali il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.
Art. 3 - L’Associazione farà affiggere manifesti a lutto di partecipare per i soci defunti. Una rappresentanza dell’Associazione, con bandiera, parteciperà al trasporto funebre. Ogni anno sarà celebrata una Messa per i soci defunti, possibilmente nel mese di novembre.
Art. 4 – Una rappresentanza in divisa, eventualmente con bandiera, può essere destinata dal Consiglio Direttivo o dall’Esecutivo a rappresentare l’Associazione in occasione di manifestazioni a carattere Nazionale o Regionale o quando invitato ufficialmente da altre consorelle, possibilmente con la partecipazione di un Consigliere.
Art. 5 – Chiunque aspiri a diventare volontario della P.A. Croce Gialla di Montegranaro dovrà presentare domanda predisposta dalla segreteria debitamente compilata e sottoscritta. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o meno della domanda; qualora la domanda abbia esito non favorevole la quota verrà restituita. I pensionati sono esonerati dal pagamento della tessera annuale.
Art. 6 – I soci si distinguono in:
a) Socio milite. E’ socio milite colui che esplica il servizio di volontariato di soccorso e di assistenza ed è in possesso della tessera rilasciata dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.
b) Socio sostenitore. E’ sostenitore il socio, persona e Ente, che contribuisce finanziariamente alla vita dell’Associazione con una quota annua non inferiore a Euro 25,00
c) Socio benemerito. Colui che ha contribuito con il suo particolare impegno alla crescita dell’Associazione e che per vari motivi non ne fa più parte. (già deliberato Assemblea dei soci 2006 ma non riportato)
d) Socio Onorario. Colui che si è distinto per meriti speciali (definizione ripresa dall’art. 17 dello Statuto)
Art. 7 – Il pagamento delle quote sociali deve essere eseguito entro il 31 Gennaio di ogni anno. I soci che entro il 31 gennaio non hanno provveduto al pagamento della quota sono considerati morosi e pertanto verrà loro inviato un sollecito e se entro 60 giorni il socio non regolarizza la sua posizione viene considerato decaduto.
Art. 8 – La segreteria custodirà le schede personali dei soci. Sarà cura dei titolari mantenere aggiornati i dati riportati nelle schede comunicando tempestivamente alla segreteria le eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere.
Art. 9 – Una copia dello Statuto e del Regolamento dovrà essere esposta nella sede sociale a disposizione degli iscritti.
Art. 10 – Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee indette dall’Associazione; tale diritto diventa dovere morale in quanto è compito di ogni socio contribuire con la propria espressione e partecipazione al cammino e alla crescita dell’Associazione. I soci che non hanno compiuto il 18° anno di età non hanno diritto al voto e non possono candidarsi a nessuna carica sociale.
Art. 11 – Il milite non deve mai dimenticare di essersi votato spontaneamente agli uffici del soccorso e dell’assistenza per un nobile sentimento che non richiede compenso o premio. Questo sentimento che alimenta lo spirito del volontariato deve far compiere la propria opera con zelo e correttezza morale e di linguaggio, sia in servizio che fuori servizio. Il milite ha il dovere di non divulgare notizie inerenti ai servizi svolti.
Art. 12 – E’ dovere del milite aggiornarsi e addestrarsi alla pratica del pronto soccorso, affinché la sua opera sia qualificata e ciò a tutto vantaggio dell’ammalato o dell’infortunato.
Art. 13 – Una volta assunto l’impegno di essere milite, il sottrarsi senza giustificato motivo alle normali prestazioni significa noncuranza, poco rispetto per i colleghi e scarsa comprensione dello spirito e degli scopi dell’Associazione.
Art. 14 – I militi debbono frequentare la sede per ambientarsi e conoscere a fondo gli scopi dell’Associazione.
Art. 15 – Durante il servizio in ambulanza almeno uno dei componenti dell’equipaggio deve restare accanto al paziente.
Art. 16 – Il milite di turno deve montare e smontare dal servizio secondo l’orario stabilito; qualora non sia in grado di coprire il proprio turno, dovrà trovarsi un sostituto della sua stessa categoria per il periodo in cui si troverà assente e dovrà avvertire 24 ore prima il responsabile dei turni.
Art. 17 – Il materiale contenuto nell’ambulanza dovrà rimanere sempre nello stesso posto. In caso di esaurimento comunicarlo tempestivamente al responsabile dotazione sanitarie.
Art. 18 – Il milite dopo aver effettuato il servizio ha l’obbligo di cambiare la biancheria sporca, di disinfettare (se necessario) l’abitacolo e deve controllare che tutto il materiale in dotazione delle ambulanze sia in perfetta efficienza rimpiazzandolo in caso di utilizzazione.
Art. 19 – E’ severamente proibito a chiunque di servirsi delle ambulanze e dei mezzi di servizio per uso diverso dallo scopo sociale.
Art. 20 – Chi inizia il turno di servizio dovrà accertarsi che l’automezzo sia dotato di tutto il necessario e prima di uscire per un servizio dovrà indicare su un apposito registro la natura del servizio e la località dove è diretto.
Art. 21 – I militi prestano l’opera gratuitamente. Le eventuali oblazioni ricevute sotto qualsiasi forma al termine di ogni servizio verranno consegnate. Per ogni oblazione verrà rilasciata regolare ricevuta utilizzando l’apposito bollettario.
Art. 22 – La P.A. Croce Gialla di Montegranaro è regolarmente iscritta all’A.N.P.A.S.
Art. 23 – E’ diritto e dovere di ogni singola Associazione federata dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi comuni partecipando con i propri delegati al Congresso Nazionale, diffondendone i risultati fra tutti i propri soci.
Art. 24 – La nostra Associazione in quanto federata deve:
a) osservare le disposizioni e le deliberazioni del Consiglio Nazionale e seguirne i principi;
b) versare interamente entro il termine previsto le quote associative nella misura fissata dal Congresso Nazionale.
Art. 25 – Organo intermedio tra la Federazione Nazionale e l’Associazione è l’A.N.P.A.S. della Regione Marche che è costituita in conformità all’art. 32 dello Statuto della Federazione delle Pubbliche Assistenze.
Art. 26 – La nostra Associazione, come da Regolamento dell’ANPAS Regione Marche, viene rappresentata da uno o più consiglieri.
Art. 27 – La nostra Associazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale ANPAS se in regola con la quota associativa.
Art. 28 – Le decisioni dell’Assemblea, vagliate e ratificate dal Consiglio Direttivo dovranno essere esposte in sede affinché tutti i soci ne prendano conoscenza. Le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.
Art. 29 – Ogni tre anni l’Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare le cariche sociali. Durante l’Assemblea ordinaria verrà nominato su proposta ed accettazione dei presenti, per voto palese, il collegio degli scrutatori, composto da 5 membri, che provvederà ad avviare le procedure per lo svolgimento delle elezioni.
Art. 30 – L’Assemblea annuale dei soci e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno svolgersi di norma entro il 31 marzo di ogni anno e in casi particolari entro il 30 giugno.
Art. 31 – Ogni socio di età superiore agli anni 18 e iscritto da almeno tre mesi si può presentare e sottoscrivere la propria candidatura presso la Segreteria dell’Associazione; saranno accettate le candidature fino a 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 32 – La Segreteria dell’Associazione dal 20° giorno precedente la data delle elezioni compilerà e renderà pubblica la lista dei candidati la quale rimarrà affissa e ben visibile nell’albo sociale fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Art. 33 – L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, viene effettuata su scheda unica che porterà rispettivamente le seguenti intestazioni: “elezione del Consiglio Direttivo”, “elezione del Collegio dei Revisori dei Conti”, “elezione del Collegio dei Probiviri”.
Art. 34 – Il Collegio degli scrutatori, nominato durante l’Assemblea dei Soci e composto da un Presidente, un Segretario e tre membri, il giorno delle elezioni, si riunirà presso la sede sociale per vistare le schede elettorali, sigillare l’urna e dichiarare aperte le operazioni di voto.
Art. 35 – Sono ammessi a votare tutti i soci in regola con le quote sociali dell’anno in corso e debbono essere in possesso di un documento di riconoscimento, oppure essere riconosciuti da un componente del seggio. Ogni elettore potrà esprimere la propria volontà sulle schede elettorali predisposte dalla segreteria; tali schede saranno valide solo dopo l’apposizione del timbro e la firma di due componenti del seggio elettorale.
Art. 36 – Le preferenze dovranno essere espresse apponendo il segno x affianco del nome del candidato prescelto. In complesso dovranno risultare votati non più di 5 nomi per il Consiglio Direttivo, uno per i Revisori dei Conti e uno per il Collegio dei Probiviri.
Art. 37 – Saranno ritenute nulle le schede che, a giudizio degli scrutatori, risultassero compilati in modo irregolare e tali da lasciare dubbi sulla segretezza del voto e sulla volontà del votante.
Art. 38 – Il voto è un’espressione personale e pertanto non sono ammesse deleghe.
Art. 39 – Terminate le votazioni la Commissione elettorale procederà agli opportuni riscontri tra il numero di votanti ed il numero delle schede che vengono successivamente scrutinate. Al termine delle operazioni il Presidente della Commissione Elettorale dichiara eletti, fino a concorrenza dei posti assegnati, i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, rispettivamente per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale in cui sono riportate le eventuali osservazioni e contestazioni dei soci in ordine allo svolgimento delle operazioni stesse. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale, verrà consegnato alla segreteria affinché venga messo agli atti.
Art. 40 – Durante il periodo vacante per le nuove cariche sociali il Consiglio Direttivo uscente rimarrà in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione.
Nuovo Art. 41 – L’insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sua proclamazione e sarà presieduto dal Consigliere che nell’ultima consultazione elettorale ha ottenuto più preferenze ed in caso di parità di voti, il Consigliere più anziano.
Art. 42 – Ogni Consigliere svolgerà l’attività cui è stato preposto secondo quanto disposto dallo Statuto; resta inteso che nel momento del passaggio delle consegne il Consigliere uscente presenterà al nuovo incaricato un inventario dettagliato di tutte le dotazioni in carico a quel settore che, firmato da entrambi, sarà considerato come documento delle avvenute consegne.
Art. 43 – Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno otto Consiglieri. Se ci sono pareri discordi tra i componenti del Consiglio, il Presidente, o chi ne fa le veci, può mettere ai voti la questione controversa, mediante il sistema d’alleanza per alzata di mano o delle dichiarazioni personali di voto. Tutto ciò in base al principio per il quale ogni Consigliere ha non solo il diritto ma anche il dovere di manifestare liberamente il suo pensiero sulle questioni esaminate dal Consiglio stesso. Ogni decisione, per essere valida, deve avere sempre il 50% più uno dei voti dell’intero Consiglio Direttivo e non dei presenti. Ogni Consigliere ha il diritto, qualunque sia il sistema di votazione adottato, di astenersi. I nomi degli astenuti e dei contrari, dovranno essere messi a verbale insieme alle motivazioni.
Art. 44 - Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti dall’Assemblea dei soci. A sua volta il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno il Presidente, che a sua volta, assegna tutti gli incarichi:
- Vice Presidente
- Segretario
- Vice Segretario
- Economo
- Vice Economo
- Responsabile dei Servizi
- Responsabile dei Turni
- Responsabile Automezzi
- Responsabile Tesseramento
- Responsabile Radiocomunicazioni
- Responsabile Sede
- Responsabile Propaganda e Sviluppo
- Responsabili A N P A S
- Rappresentante Protezione Civile
- Responsabile Militi
- Responsabile Materiale Sanitario
- Responsabile Obiettori di Coscienza e Servizio Civile
Le cariche devono poi essere approvate dal Direttivo stesso.
Ogni Consigliere deve obbligatoriamente coprire almeno un incarico all’interno del Consiglio Direttivo. Decade dalla carica di Consigliere quel componente che non intervenga a tre sedute consecutive e verrà sostituito d’ufficio con colui che risulta primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con gli interessi morali e materiali dell’Associazione. La decadenza verrà dichiarata all’interno del primo Consiglio Direttivo successivo alle tre assenze consecutive. Colui che è oggetto di provvedimento di decadenza potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 45 – Il Consiglio Direttivo può formare, tra i suoi componenti speciali commissioni che sovrintendano a singole funzioni e servizi.
Art. 46 – Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, può richiedere la presenza alle sue riunioni dei soci rivestiti di cariche tecniche, senza che gli stessi abbiano diritto al voto. Lo stesso vale per altri soci che vogliano essere presenti.
Art. 47 – In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentrerà a sostituirlo il socio che nella graduatoria delle elezioni è stato il primo escluso e ciò fino al limite del 30° nominativo.
Art. 48 – Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Sanitario.
Art. 49 – Il Presidente è il capo dell’Associazione e ne sorveglia e dirige l’attività. Rappresenta legalmente l’Associazione in qualsiasi caso ed anche in giudizio di ogni grado. Cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firma gli atti sociali, prende i provvedimenti di urgenza salvo a riferirne al Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi al più presto possibile per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il suo posto sarà coperto dal Vice Presidente e anche in assenza del Vice Presidente dal Consigliere presente più anziano d’età.
Art. 50 – Il segretario è alla diretta dipendenza della presidenza disimpegna tutte le mansioni inerenti alla sua carica ed interviene a tutte le adunanze generali e del Consiglio Direttivo. Aggiorna le schede personali dei militi ed esegue tutto ciò che gli viene ordinato dalla Presidenza. Esso sarà coadiuvato dal Vice Segretario.
Art. 51 – L’Economo aggiorna le scritture contabili, provvede a tutti i pagamenti e si adopera per le riscossioni su mandato del Presidente. Esso è coadiuvato dal Vice Economo.
Art. 52 – Il Responsabile dei Servizi ha la sorveglianza e l’organizzazione del trasporto degli infermi ed infortunati e provvede a tutto quanto concerne i servizi sportivi, le terapie e i trasporti in genere, ad esclusione delle emergenze.
Art. 53 – Il Responsabile dei Turni deve organizzare i militi in modo che la sede sia sempre efficiente e disponibile per ogni chiamata di soccorso.
Art. 54 – Il Responsabile degli Automezzi gestisce il parco automezzi e tutta l’attrezzatura a disposizione, cura gli accordi e le convenzioni con le officine e le carrozzerie di fiducia al fine di garantire un’efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha il compito di verificare che ogni automezzo abbia tutta la documentazione (assicurazione, tassa di circolazione, collaudo, ecc…) in perfetta regola; cura in modo particolare l’aspetto assicurativo seguendo con attenzione le pratiche assicurative a incidenti stradali. Istruisce ed esamina i militi che richiedono di ottenere la qualifica di autisti sulla condizione e sul corretto uso dell’ambulanze. Cura e mantiene aggiornato un archivio sulle novità che dovessero interessare il Consiglio Direttivo per l’acquisto di nuove ambulanze.
Nuovo Art. 55 – Il Responsabile delle Radiocomunicazioni e Telefonia deve fare in modo che le radiotrasmittenti e apparecchiature telefoniche in dotazione alla Croce Gialla di Montegranaro siano sempre efficienti, deve provvedere ai vari permessi richiesti e segnalare il pagamento dei canoni.
Art. 56 – Il Responsabile della Propaganda e Sviluppo provvede a tutte quelle iniziative sia interne che esterne che servano a far conoscere ed apprezzare l’Associazione. Le iniziative interne hanno lo scopo d’incrementare la conoscenza e l’amicizia tra i soci, quelle esterne tendono a sensibilizzare la popolazione ai problemi della Croce Gialla e ad invogliare le persone, soprattutto i giovani, al volontariato e alla solidarietà. Curerà manifestazioni o gare sportive.
Art. 57 – Il Responsabile al Tesseramento fa in modo che tutti i soci, alla data e nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo, siano in regola con le quote sociali.
Art. 58 – Il Responsabile della Sede cura che nei locali sia tutto in ordine e funzioni nel migliore dei modi. Provvede all’acquisto di quanto necessita per il funzionamento della cucina. Provvede alla pulizia della sede.
Art. 59 – Il Responsabile Militi sovrintende la formazione teorica e pratica dei militi per quanto concerne l’addestramento alle emergenze e servizi secondari, programma e sovrintende ai corsi, cura i rapporti con i soci e la Croce Gialla, mantenendo il più possibile i rapporti e i contatti inter-associativi con le altre pubbliche assistenze.
Art. 60 – Il Responsabile della Protezione Civile, relativamente al suo compito, è il collegamento tra l’Associazione e le Autorità incaricate a svolgere tale servizio (Prefettura, Comune, ecc…). Elabora in accordo con gli enti preposti i piani di intervento da attuare in caso di calamità; successivamente all’interno dell’Associazione organizzerà i piani e le squadre di intervento coordinando ed istruendo i militi che intendono partecipare a queste squadre, assicurandosi che tutti hanno i requisiti richiesti dalle Autorità competenti, i mezzi e le attrezzature necessarie a svolgere con la massima efficienza tali compiti. Partecipa alle esercitazioni indette dalla Protezione Civile e almeno una volta all’anno verificherà l’efficienza e il grado di preparazione della struttura d’intervento realizzata all’interno dell’Associazione.
Art. 61 – Il Responsabile degli Obiettori di Coscienza e del Servizio Civile gestisce ed organizza lo svolgimento del Servizio Civile o di Obiezione di Coscienza, ne cura l’aspetto morale, compila le schede personali e le pratiche burocratiche, segnala i nomi al Responsabile Militi per la loro formazione.
Art. 62 – Il Responsabile dell’ANPAS curerà i rapporti con le sezioni nazionali e regionali dell’ANPAS stessa.
Art. 63 – Il Responsabile Materiale Sanitario ha in cura tutti gli strumenti elettromedicali e presidi sanitari dell’Associazione, provvede alla manutenzione e propone al Direttivo i nuovi acquisti e sostituzione, ha altresì il controllo del materiale della farmacia dell’Associazione.
Art. 64 – Il Direttore Sanitario e tecnico cura e gestisce l’aspetto sanitario dell’Associazione, ponendo particolare attenzione sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull’efficienza del servizio offerto dalle ambulanze, accerta i requisiti tecnici dei militi, occupandosi della loro istruzione e formazione. A tale proposito organizzerà, anche con l’apporto di esperti esterni, corsi di preparazione teorico-pratica sull’espletamento del servizio sanitario dell’Associazione, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.
Art. 65 – Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato al Collegio dei Revisori (tre effettivi e due supplenti) eletti dall’Assemblea. I Revisori effettivi eleggeranno tra loro il Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano la loro relazione con le conclusioni o proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
Art. 66 – Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. Delibera altresì sulle controversie tra socio e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente dell’Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all’autorità giudiziaria e ordinaria.
Art. 67 – Per adeguamento al nuovo codice della strada i militi non possono guidare i mezzi di emergenza e gli automezzi per i disabili se non sono in possesso, almeno da tre anni, della patente di tipo B. Inoltre i militi prima di essere abilitati alla guida dovranno aver prestato almeno per un anno servizio come barelliere. Eventuali richieste debbono essere vagliate dal Consiglio Direttivo.
Art. 68 – Chi ricopre una carica Pubblica a (Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale) non può ricoprire una carica all’interno dell’Associazione (Direttivo – Revisore dei Conti – Probiviri).
Art. 69 – I Revisori dei conti debbono essere convocati dal Consiglio Direttivo per tutte le spese che superano di € 6.000,00 al fine di controllare la presenza di almeno tre preventivi.
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